TRUST E FONDO PATRIMONIALE: ANALOGIE E DIFFERENZE
Come anticipato in una precedente pubblicazione: https://www.meplaw.net/trust-nel-diritto-italiano/ il Trust grazie alla duttilità e flessibilità incontra il favore di molteplici applicazioni pratiche, dalla gestione della crisi di impresa alla successione generazionale, dalla garanzia a favore dei creditori alla beneficenza, alla famiglia.
In questo articolo sarà posta l’attenzione sull’analisi e sull’ utilizzo di due istituti entrambi validi nella gestione e tutela patrimoniale della famiglia, evidenziando pregi e difetti di ambedue. La letteratura sul rapporto tra trust e fondo patrimoniale è vastissima, specie a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali che sono intervenute in materia.
Il Fondo Patrimoniale
Istituto giuridico previsto e regolamentato dagli art. 167 e ss. del c.c. rappresentava l’unico strumento giuridico per costituire un patrimonio vincolato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii). Legato, indissolubilmente, alla costituzione della famiglia fondata sul matrimonio, trova in essa la sua limitazione.
Le analogie con il Trust, purtroppo, sono inferiori rispetto alle differenze, i due istituti si conformano per la segregazione del patrimonio, la finalità per il quale sono costituti, la gratuità ed entrambi coesistono con il regime patrimoniale della famiglia; l’ultima analogia, è data dalla scissione dei due momenti tra la stipula dell’atto istitutivo e l’effettivo negozio dispositivo.
Come detto le differenze superano le analogie, quello che li diversifica, innanzitutto è la COSTITUZIONE. Il fondo patrimoniale, istituito per tutelare e preservare il patrimonio della famiglia, può essere costituito solo se i costituendi sono coniugati, tanto è vero che la costituzione va annotata a margine dell’atto di matrimonio; il trust, contrariamente può essere costituito da chiunque- single, coppie di fatto, conviventi, senza alcuna limitazione. Diretta conseguenza è la DURATA, il fondo patrimoniale dura finchè dura il matrimonio, il trust, invece definisce la sua durata nell’atto istitutivo. Il fondo patrimoniale viene costituito senza l’esigenza di accettazione, il trust richiede sempre l’accettazione formale del Trustee. Il trust contiene la programmazione dettagliata di tutte le azioni e tutele che dovrà porre in essere il Trustee, contrariamente il fondo non ha nessuna programmazione. Ulteriore differenza è costituita dai beni che possono formare il fondo ed il trust; mentre il fondo può essere costituito su beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi, il trust non prevede alcuna limitazione.
Ulteriore vantaggio attribuito al Trust è l’impignorabilità assoluta dei beni destinati, i beni segregati non sono aggredibili dai creditori per scopi estranei o diversi rispetto a quelli individuati nell’atto istitutivo, contrariamente i beni che confluiscono nel fondo patrimoniale sono pignorabili se contratti per esigenze connesse al nucleo familiare.
L’art. 170 c.c., nello specifico, stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Conclusioni
Dunque, dall’attenta analisi dei due istituti ed a seguito anche di molteplici pronunce giurisprudenziali emerge in maniera evidente la maggior tutela dei beni conferiti nel Trust avendo quest’ultimo una pluralità di soggetti a cui si rivolge oltre che di beni segregabili; questo lo rende un mezzo di tutela che valica la limitazione della famiglia, garantendo tutela ed adattabilità alle esigenze di una moderna società.
A fronte di quanto evidenziato, nella prossima pubblicazione analizzeremo l’applicazione del Trust nella famiglia, nei rapporti di convivenza, nella trasmissione del patrimonio alle nuove generazioni, nonché il Trust come mezzo di accordo nella cessazione di un rapporto matrimoniale ed a tutela di gravi disabilità.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 10 Luglio 2020