Congedo parentale straordinario Covid-19
La pandemia che ha colpito il nostro paese ha indotto il governo ad adottare misure straordinarie per tutelare i lavoratori rimasti a casa con figli minori che necessitano di cure a ed assistenza; detta misura nota come Congedo Covid-19 è equiparabile alla “maternità facoltativa” concessa ai genitori nei primi mesi di vita della prole.
Normalmente tale misura è riconosciuta ai genitori-lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, lavoratori autonomi iscritti all’INPS, lavoratori dipendenti del settore pubblico.
In via ordinaria, l’art. 34, d.lgs. n. 151 del 2001 cosi come modificato nel 2018, prevede che: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…”. Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino non sono in alcun caso indennizzati.
Il decreto “Cura Italia” invece ha previsto una forma straordinaria di Congedo parentale, precisando che gli eventuali periodi di congedo fruiti ai sensi degli artt. 32 e 33, d.lgs. n. 151 del 2001, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo “straordinario” di cui all’art. 23, comma 1, del suddetto decreto.
In base a tale disposizione, infatti, alternativamente i genitori – lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (salve le ipotesi di figli con disabilità per le quali non opera il limite di età) di uno specifico congedo, con indennità pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Il congedo Covid-19 è fruibile solo se nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito come ad esempio bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, o l’altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, saranno considerati come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo ordinario. Tali condizioni devono essere, in ogni caso, autocertificate dal Genitore/Lavoratore richiedente al momento della presentazione telematica della domanda. I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le ipotesi dei congedi parentali ordinari .
IL PRESENTE ARTICOLO VUOLE ESSERE UNA SINTESI INFORMATIVA A TUTELA DEGLI UTENTI
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 16 Aprile 2020