Sull’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa
Delle brevi riflessioni su una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in riferimento all’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa, alla sua natura, al grado/intensità del dolo e alle condizioni di estensibilità ai concorrenti (cfr. Cass. pen., SS.UU., n.8545, ud.19/12/2019, dep.3/3/2020, Pres. Carcano, Rel. Pretuzzellis).
<<Le Sezioni Unite hanno affermato che l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa, prevista dall’art. 416-bis, comma primo, cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale, è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo a condizione che egli risulti consapevole dell’altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina generale dettata dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute>>.
L’aggravante prevista dall’art.7 d.l. n.152/91, oggi trasfusa nell’art.416 bis 1 del codice penale, ha posto problemi stante la presenza di plurime letture interpretative cui ha dato origine l’istituto in esame, al fine di individuare la disciplina applicabile in caso di concorso di persone nel reato.
Tre gli orientamenti: il primo richiama i c.d. motivi a delinquere (atteggiamento di tipo psicologico dell’agente) rientranti nelle circostanze ex art.118 c.p., quindi non estensibili ai concorrenti; il secondo ancorato a un elemento obiettivo attinente alle modalità dell’azione, riconducibile alla circostanza di natura oggettiva, ai sensi dell’art.70 c.p. (non contemplata quindi dall’art.118 c.p.); il terzo, la cui natura dell’aggravante e la disciplina in caso di concorso di persone nel reato dipendono da come la stessa si atteggi in concreto e dal reato cui essa acceda.
A favore della natura soggettiva dell’aggravante c.d. agevolatrice si sono già espresse in precedenza le Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU., n.337, 18/12/2008, dep.2009, Antonucci vs altre sentenze, nel senso della circostanza in esame integrata da un elemento oggettivo: ex plurimis sent., sez.II, n.10966/2012, Minniti). Il richiamo alle indicate pronunce e agli opposti orientamenti pone successivi contrasti in merito all’individuazione dell’elemento soggettivo necessario a integrare l’aggravante (dovendosi stabilire se esso consista nel dolo specifico ovvero nella mera consapevolezza dell’inidoneità della condotta agevolatrice) e alla ricerca del requisito necessario per l’estensione o l’applicabilità dell’aggravante ai concorrenti del reato (individuato nel dolo specifico o nella sua natura oggettiva ovvero nella mera ignoranza colposa, sempre di natura oggettiva).
Il senso della previsione dell’aggravante de qua è quello di evitare effetti emulativi connessi all’esistenza del gruppo illecito, con le finalità pervasive quale l’elemento caratterizzante dell’art.416 bis co.3 c.p., creando una sorta di cordone di contenimento con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta o consapevole agevolazione, producano l’effetto di rafforzamento della compagine associativa. La forma aggravata in esame esige, quindi, che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa già esistente: trattandosi, invero, di un’aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all’agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell’agente. Sia pure con le richiamate specificazioni, non vi è dubbio quindi che il fine agevolativo costituisca un motivo a delinquere, così come la presenza del dolo specifico o intenzionale in capo a uno dei partecipi. Si è, inoltre, chiarito che anche l’associato può consumare condotte aggravate dalla finalità agevolativa, mentre non può essere concorrente esterno, per l’intrinseca contraddizione logica di un concorso, ex art.110 c.p., del partecipe.
Definite le caratteristiche dell’aggravante della finalità agevolatrice dell’associazione mafiosa, si deve chiarire infine la sua applicabilità ai concorrenti nel reato: il dibattito, in tal caso, concerne le diverse conseguenze a proposito dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 118 del codice penale. In tal senso l’art.59 c.p. prima prevedeva l’attribuzione all’autore delle aggravanti e attenuanti anche se da lui non conosciute, poi modificatosi nel senso di consentire l’applicazione delle aggravanti solo se conosciute; contestualmente l’art. 118, se prima imponeva l’applicazione a tutti i concorrenti delle circostanze aggravanti soggettive non inerenti alla persona del colpevole -se avevano agevolato la consumazione del reato-, attualmente il nuovo testo circoscrive l’applicazione di alcune aggravanti soggettive alla persona cui si riferiscano.
Per la Suprema Corte si ritiene che il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell’art. 59, co.II del codice penale, che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. Tale disposizione è applicabile al concorrente, ex art.110 c.p., atteso che l’impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l’equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell’azione concorsuale, cosicchè la realizzazione della singola parte dell’azione, convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l’intera condotta illecita che rimane unitaria.
Alessandro Continiello
- Posted by Alessandro Continiello
- On 14 Aprile 2020