Definizione del concetto di “Forza Maggiore”
L’Avv. Lorenzo Macchi è intervenuto su Italia Oggi approfondendo un concetto parecchio attuale in queste complesse giornate che sta attraversando il nostro paese, quello della “forza maggiore”.
Con l’avanzare del Covid-19 è infatti entrato in gioco quest’ elemento fondamentale che consente che le parti di un contratto possano sollevarsi dalla responsabilità derivante dalla mancata o ritardata esecuzione dello stesso.
La forza maggiore è definita dall’art. 7.1.7 dei Principi Unidroit dei Contratti Commerciali internazionali come un impedimento che deriva da situazioni estranee alla sfera del controllo di una parte e che la stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superare.
In capo alla parte inadempiente sussiste l’obbligo di notifica poiché si è tenuti a dare all’altra parte avviso degli impedimenti e degli effetti da quest’ultimo derivanti.
Si parla di evento di forza maggiore solitamente quando si è alle prese con eventi straordinari quali guerre, calamità naturali, epidemie o atti di terrorismo. Nei citati casi la parte che subisce l’evento è legittimata a sospendere l’esecuzione del contratto ed eventualmente a richiederne la risoluzione. In Cina per esempio, il China Council for the Promotion of International trade ha emesso, con l’autorizzazione del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese migliaia di certificati di forza maggiore per esonerare numerose aziende cinesi da eventuali responsabilità derivanti da inadempimento contrattuale dovuto al contagio.
Parallelamente al concetto di forza maggiore si colloca quello di Hardship o eccessiva onerosità sopravvenuta che ricorre in presenza di eventi che alterano in modo sostanziale l’equilibrio del contratto rendendo la prestazione di una delle parti non impossibile (come nel caso della forza maggiore) ma più costosa rispetto a quanto era stato previsto prima del verificarsi dell’evento. In questo caso la parte che subisce l’evento può chiedere la rinegoziazione del contratto per riequilibrare le prestazioni.
Se i paesi del Civil Law prevedono i meccanismo di forza maggiore e di hardship, nei paesi del Common Law come Regno Unito, Singapore ed Hong Kong tali concetti non sono impliciti e devono essere sempre specificati in una clausola interna al contratto.
E’ consigliato dunque fare riferimento alla legge applicabile al contratto e alle eventuali clausole di forza maggiore o hardship . L’azienda dovrà verificare se l’impossibilità o il ritardo di esecuzione della prestazione contrattuale sia riconducibile al verificarsi del contagio o ai protocolli/restrizioni imposte alle autorità. Si dovrà poi individuare la legge applicabile al contratto e verificare che lo stesso contenga una clausola di forza maggiore o di hardship e valutarne la sua formulazione.
- Posted by MepLaw
- On 17 Marzo 2020