TRUST NEL DIRITTO ITALIANO
Istituto giuridico di matrice anglosassone, ormai applicabile e diffuso in tutto il globo il “ TRUST” la cui traduzione letterale è fiducia- affidamento rappresenta il mezzo idoneo a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale fornendo soluzioni a molte esigenze che si originano in campo commerciale e finanziario nonché nella vita sociale e familiare.
Che cose’è il TRUST
Diversamente da quanto si possa immaginarie il Trust non è un contratto ma un negozio giuridico unilaterale ricco di sfaccettature tali da renderlo “vestito su misura” per il disponente, atto a soddisfare svariate esigenze personali.
La sua duttilità e flessibilità lo rendono di volta in volta idoneo a conseguire diversi obiettivi, nonostante nel nostro paese non sia regolamentato in maniera diretta; non esiste infatti alcuna norma di diritto interno ma è considerato “legittimo” a seguito della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
Recita l’art. 2 della predetta convenzione :” … per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Quindi, in linea generale i soggetti nel Trust sono tre, il disponente o settlor, che predispone il trust, colui che controlla i beni e a cui vengono affidati gli stessi detto trustee ed il beneficiario (la cui presenza non è obbligatoria). Esistono anche i Trust di destinazione,per i cui casi viene talvolta nominato il Guardiano.
Continua l’art. 2 .. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, cioè i beni del settlor vengono segregati nel Trust, quindi, ipotizzando che il settlor abbia dei creditori questi non possono attaccare i beni del Trust; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.
Analizzando queste disposizione si evince, palesemente, uno sdoppiamento del concetto di proprietà tipico dei paesi del Common Law che è in netto contrasto con l’orientamento dottrinale giurisprudenziale del nostro sistema giuridico, orientato per l’univocità dei diritti reali. Non è naturale infatti per la giurisdizione italiana la dissociazione tra titolarità e legittimazione, per questo motivo si è detto che tale istituto contrasterebbe con il principio della tipicità dei diritti reali.
Infatti, i beni segregati nel Trust, escono dalla disponibilità del settlor, ma restano estranei al patrimonio del Trustee che è l’unico titolare dei relativi diritti che esercita nell’interesse del beneficiario o del perseguimento dello scopo definito.
Come si costituisce un Trust
La costituzione è molto semplice, la forma che deve avere il trust è quella scritta. Il disponente predispone l’atto istitutivo che è un negozio programmatico contenente le regole necessarie al trustee per l’amministrazione dei beni.
Chiaramente il trust non può che essere utilizzato per scopi meritevoli, non può infatti essere istituito per evadere il fisco piuttosto che per nascondere beni ai creditori in quanto nei confronti dello stesso è esperibile l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
La durata del trust.
Generalmente i trust non di scopo, hanno una durata massima prefissata e possono accumulare il reddito per tale periodo. Contrariamente quelli di scopo non charitable hanno la medesima durata indeterminata tipica dei trust charitable ad eccezione per le leggi di Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che consentono ai trust di ogni tipo di avere durata perpetua, basterà che il disponente stabilisca il periodo di durata del trust entro i limiti previsti dalla legge.
In questa analisi è stato definito il concetto di trust con le principali regole relative alla sua costituzione ed alla sua durata. Seguiranno degli ulteriori approfondimenti che si occuperanno di casi specifici in cui è possibile utilizzare il trust a partire dal diritto di famiglia, oggetto del prossimo articolo.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 4 Dicembre 2019