GRANDI NAVI NELLA LAGUNA DI VENEZIA
Il quadro normativo
La collisione avvenuta lo scorso 2 giugno tra la m/n Msc Opera e la m/n River Countess nel Canale della Giudecca a Venezia ha riacceso il dibattito politico su una delle questioni più spinose ed ancora largamente insolute in ambito di traffico marittimo nazionale, ambiente e sicurezza, e cioè quella del transito delle mega navi da crociera nella laguna veneta. Ma qual è l’attuale panorama normativo e giurisprudenziale?
Il tema del passaggio delle grandi navi all’interno della laguna veneta viene affrontato nel 2012 con il Decreto Ministeriale 79/12 (c.d. Decreto Clini-Passera) – non a caso poche settimane dopo il naufragio della Costa Concordia. L’art. 2 del citato decreto, rubricato “Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili” prevede che nella laguna di Venezia “è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda”. In base alle disposizioni transitorie dello stesso decreto, l’applicazione del divieto non è però immediatamente efficace bensì subordinata alla disponibilità di vie di navigazione alternative a quelle vietate. Tuttavia, per mitigare i rischi derivanti dal regime transitorio viene conferito all’Autorità Marittima, d’intesa con il Magistrato delle acque di Venezia e l’Autorità Portuale, il potere di adottare misure necessarie a garantire la tutela dell’ambiente e della sicurezza in laguna.
Con ordinanza n. 153/2013 la Capitaneria di Porto di Venezia, considerato l’elevato numero di transiti delle navi di stazza lorda superiore a 40.000 GT nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca nella stagione croceristica 2012, decide di ridurne il transito. Viene quindi introdotto il limite di 708 transiti, per l’anno 2014, delle navi con stazza lorda superiore a 40.000 GT, mentre per l’anno 2015 è vietato completamente il passaggio delle navi con stazza lorda superiore a 96.000 GT. Inoltre, è vietato lo stazionamento contemporaneo di un numero superiore a 5 navi con stazza lorda maggiore a 40.000 GT negli ormeggi della Stazione Marittima. Tale misura, si legge nell’ordinanza, mira a ridurre nel 2014 i transiti di circa il 37,5 per cento rispetto al 2012.
Con ricorso proposto davanti al TAR del Veneto, la società terminalista Venezia Terminal Passeggeri s.p.a ed altre ricorrenti esercenti attività di rimorchio e di sbarco e imbarco passeggeri chiedevano l’annullamento dell’ordinanza in quanto illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. 79/12 e dell’art 83 cod.nav., nonché per difetto assoluto d’istruttoria e carenza di motivazione. Il TAR del Veneto, con sentenza n. 13/2015 accoglieva il ricorso e dichiarava illegittima l’ordinanza in quanto questa, introducendo le limitazioni e i divieti di transito per le navi passeggeri nel Canale della Giudecca e nel canale di San Marco, si pone in contrasto palese con il dettato normativo del d.m. 79/12 “posto che ha immediatamente introdotto e messo a regime drastiche misure interdittive alla navigazione, senza attendere, come prescritto, la messa a disposizione di una via alternativa”. L’ordinanza è altresì da ritenersi illegittima in quanto non sono individuate, nel provvedimento emesso della Capitaneria di Porto di Venezia, le motivazioni e le risultanze istruttorie che hanno portato ad introdurre i succitati divieti.
Alla luce dei recenti avvenimenti è più che mai necessario individuare vie di navigazione alternative ed introdurre misure che non compromettano, sotto il profilo economico, le società esercenti attività marittime ed al contempo garantiscano la salvaguardia della sicurezza e dell’ambiente lagunare.
Lorenzo Macchi
- Posted by Lorenzo Macchi
- On 12 Luglio 2019