INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETI DI IMPRESA INNOVATIVE
E’ indubbio che si stia diffondendo anche tra la gente comune la percezione di un futuro imminente capeggiato dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in tutti i settori, personali e produttivi. E’ altrettanto indubbio, che il progresso civile non possa essere fermato da timori ingiustificati. Guardando al passato, infatti, le invenzioni rivoluzionarie di Thomas Alva Edison hanno cambiato la storia delle aziende e la vita sociale nel mondo. L’apporto della evoluzione tecnologica all’umanità può essere benefico solo se adeguatamente sfruttato e regolamentato; per questo, la potenziale invasività dei sistemi di A.I. ha spinto gli Stati a normarne l’utilizzo.
AI ACT
Esemplificativamente, già il 1 agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce regole di armonizzazione da applicare ai sistemi di intelligenza artificiale (AI Act) in base al loro livello di rischio (inaccettabile, alto, basso o minimo) e tra questi vi rientrano, ad esempio, i sistemi che utilizzano tecniche manipolative o classificano le persone o i gruppi di persone in base al comportamento sociale, oppure, che valutano il rischio di condotte criminali o creano database attraverso attività di web scraping.
In Italia, su iniziativa governativa, è stato presentato in Senato in data 20 maggio 2024 il DDL sull’intelligenza artificiale, allo scopo di individuare criteri equilibratori tra le opportunità fornite da ‘strumenti’ tecnologici che siano posti al servizio dell’umanità ed i rischi legati al loro uso improprio o dannoso.
L’Italia si è comunque già resa protagonista della promozione dello sviluppo ed utilizzo dell’intelligenza artificiale in vario modo.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e la National Science Foundation (NSF) of the United States of America, ad esempio, hanno pubblicato un bando bilaterale per il finanziamento di progetti di ricerca nell’ambito del ‘Memorandum of Understanding’, predisponendo le basi per una collaborazione internazionale, secondo la quale i ricercatori statunitensi potranno ricevere finanziamenti dalla NSF ed i ricercatori italiani potranno ricevere finanziamenti dal MUR, proponendo di volta in volta progetti congiunti da presentare ad NSF quale “Lead Agency”, che saranno selezionati congiuntamente da NDF e MUR anche in base alle disponibilità finanziarie.
Recentemente, inoltre, la CDP Venture Capital e OpenAI hanno siglato un protocollo di intesa per sostenere e finanziare attraverso il ‘Fondo Artificial Intelligence’ lo sviluppo, la commercializzazione e l’adozione di tecnologie innovative nell’ambito dell’AI, della Cybercsicurity e delle Tecnologie Quantistiche da parte di startup ed aziende italiane, in armonia con l’obiettivo del Governo di promuovere l’innovazione dell’imprenditoria italiana e la crescita del Paese.
Il quadro delineato, quindi, rappresenta una grande opportunità anche per le PMI che desiderino partecipare in senso evolutivo ed innovativo allo studio, ricerca e sviluppo di sistemi di AI da mettere al servizio dell’economia e, prima di tutto, dell’essere umano.
Il Contratto di rete
Sembra, quindi, fisiologica la possibilità di adottare come strumento giuridico che abbia questo scopo da inserire nel proprio Progetto strategico, l’utilizzo della forma di collaborazione tra imprese determinata dal ‘Contratto di Rete’.
Come noto, il Contratto di Rete è disciplinato dal Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, (art. 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies).
Per definizione, con il Contratto di Rete “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e – a tal fine – si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Alla Rete possono partecipare imprese individuali, società, associazioni ed enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa (quindi anche le Fondazioni) non necessariamente commerciale.
Oppure, le imprese, attraverso l’adesione ad una Rete, possono collaborare con Istituti universitari per sviluppare ricerca in ambito tecnologico, mettendo a disposizione il proprio Know How, personale e strumenti, allo scopo di giungere successivamente alla immissione del prodotto innovativo nel mercato per finalità commerciali.
Esiste nel nostro ordinamento, pertanto, uno strumento giuridico pro-attivo e flessibile, qual è quello della creazione delle Reti di Impresa, adatto a far circolare lo scambio di conoscenze, dotazioni e personale nel proprio ambito e creare prodotti tecnologici innovativi, superando i limiti delle potenzialità della singola impresa.
La Rete di Impresa è facilmente internazionalizzabile mediante l’adesione alla stessa di soggetti giuridici imprenditoriali provenienti da tutto il mondo; consentendo la partecipazione dell’organismo unitario ai bandi pubblici ed alle iniziative degli Stati.
- Posted by Cristina Flati
- On 14 Novembre 2024