Mobbing, Bossing, Straining e Stalking sul luogo di lavoro: analisi e comparazione
Il presente contributo ha lo scopo di analizzare e comparare i fenomeni di mobbing, bossing, straining e stalking, delineandone i contorni e le differenze, oltre che le possibilità di tutela della vittima in sede penale e civile.
Mobbing
Si può definire come mobbing la condotta reiterata e sistematica del datore di lavoro, di un superiore a livello gerarchico o di un collega che si manifesta con comportamenti di carattere persecutorio e/o vessatorio, intenzionalmente ostili, che si sostanziano in maltrattamenti e offese, umiliazioni, mortificazioni del lavoratore, incluse le aggressioni fisiche, tali da causare in quest’ultimo un danno alla propria salute psico-fisica.
Bossing
Fenomeno analogo da ricomprendersi nel più ampio genus del mobbing è il c.d. bossing, che ne rappresenta una species. Con il bossing, spesso definito come “mobbing verticale”, si identifica una particolare forma di vessazione psicologica operata nell’ambito del luogo di lavoro nei confronti di un dipendente da un superiore gerarchico, con il fine ultimo di indurre il lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni.
Straining
Lo straining -dall’inglese “to strain” ovvero “mettere sotto pressione/stringere”- ha invece la peculiarità di consistere in un’azione di molestia i cui effetti si protraggono nel tempo. Nello straining, infatti, non vi è continuità nelle vessazioni a cui è sottoposto il lavoratore, caratteristica invece del mobbing. Tipico esempio di straining sono il demansionamento, la dequalificazione, la costrizione all’inattività o l’esclusione dal flusso di informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro. Attività, dunque, che nella loro singolarità possono avere delle gravi ripercussioni, a lungo termine, sulla vita lavorativa oltre che sulla salute psico-fisica del lavoratore. Tale fenomeno è stato riconosciuto, per la prima volta, con la celebre sentenza del Tribunale del Lavoro di Bergamo del 20.06.2005, n. 286, est. Bertoncini, ove si è affermato che lo straining è “costituito da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining in persistente inferiorità (…) per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo”.
Stalking
È importante segnalare che gli Ermellini, con sentenza n. 31273 del 14.09.2020 hanno stabilito che nulla osta all’integrazione del reato di stalking, nomen iuris atti persecutori rubricato all’art. 612 bis c.p., in caso di mobbing. Ai sensi del suindicato articolo, “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, commette il reato di atti persecutori. In particolar modo, con tale sentenza i Giudici di legittimità avevano ritenuto che la condotta mobbizzante del datore di lavoro avesse integrato anche tale delitto, in quanto lo stesso aveva posto in essere una “mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un “vulnus” alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612 bis cod. pen.”.
La tutela dei sopraccitati fenomeni trova rilievo principalmente nel diritto civile, dove la vittima può richiedere un risarcimento per i danni economici e morali subiti; questo poiché ad oggi il mobbing non è un reato. Tuttavia, ciò non toglie che le condotte tipiche mobbizzanti possano realizzare delle fattispecie di reato, quali ad esempio, la minaccia, la violenza privata, le lesioni e lo stalking e dunque essere perseguite anche in sede penale.
- Posted by Sara Singh
- On 31 Ottobre 2024