Le SOPARFI in Lussemburgo
Il Granducato del Lussemburgo ospita un gran numero di società di holding, comunemente note come “Sociétés à Participations Financières” (SOPARFI). Queste società sono create con l’obiettivo di detenere partecipazioni. Le SOPARFI sono soggette al regime fiscale ordinario delle società, il che implica l’imposta sul reddito delle collettività (IRC) – aumentata da un contributo al fondo per l’occupazione – e l’imposta commerciale comunale (ICC), con un tasso complessivo di circa il 25%. Inoltre, in linea di principio, le SOPARFI sono soggette all’imposta sulla fortuna (ISF) con un tasso dello 0,5%.
In pratica, grazie al privilegio madre-figlia, una SOPARFI generalmente non paga (o paga pochissimo) imposte in Lussemburgo. Questo privilegio, che recepisce la direttiva madre-figlia nel diritto interno lussemburghese, permette l’esenzione totale dall’IRC/ICC dei dividendi ricevuti e delle plusvalenze realizzate sulle azioni, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di “partecipazione” e “tassazione”. Inoltre, le partecipazioni significative eleggibili al privilegio madre-figlia sono esenti dall’ISF.
Il privilegio madre-figlia e le sue condizioni
Nell’ambito della decisione della Corte Amministrativa del Lussemburgo del 31 marzo 2022, si è discusso l’interpretazione della condizione di “tassazione”. Questa condizione richiede che la filiale sia soggetta a un livello di imposizione sufficiente. È formulata in modo relativamente flessibile per le filiali stabilite nell’Unione Europea, in quanto queste possono essere considerate come “società residenti di uno Stato membro dell’Unione Europea” secondo l’art. 2 della Direttiva madre-figlia. Per essere qualificate come tali, la filiale deve essere soggetta a un’imposta sulle società, senza possibilità di opzione e senza essere esente; il livello di imposizione effettivo, in linea di principio, è irrilevante.
Le decisioni chiave della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Per rifiutare il privilegio madre-figlia a un fondo d’investimento immobiliare, la Corte Amministrativa si è basata sull’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE) in merito alla condizione di tassazione. Nel caso Wereldhave dell’8 marzo 2017, la CJUE ha stabilito che la condizione di essere soggetti a un’imposta sulle società, senza possibilità di opzione e senza essere esenti comprende due componenti: una positiva, quella di essere soggetti a un’imposta sulle società, e una negativa, quella di non avere possibilità di opzione né di esenzione.
Il caso delle società d’investimento soggette a tassazione effettiva bassa
La Corte Amministrativa ha distinto attentamente tra i casi in cui una società d’investimento è formalmente soggetta a un’imposta sulle società ma beneficia di un’esenzione soggettiva, e quelli in cui una società è soggetta a un’imposta effettiva bassa.
Conclusioni per le SOPARFI lussemburghesi
Le SOPARFI che investono in società di investimento che godono di un’esenzione “soggettiva”, come alcune SICAV, non possono beneficiare del privilegio madre-figlia lussemburghese. Tuttavia, una società d’investimento soggetta a un’imposta effettiva bassa potrebbe essere eleggibile, a condizione che soddisfi i criteri di tassazione.
In sintesi, mentre il sistema fiscale lussemburghese permette alle SOPARFI di beneficiare di significative esenzioni fiscali sotto il regime madre-figlia, è essenziale valutare attentamente le condizioni specifiche di tassazione delle filiali per determinare l’eleggibilità a tali benefici.
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 31 Luglio 2024