Il beneficiario effettivo nel sistema legislativo lussemburghese
La politica di trasparenza adottata dal Lussemburgo ormai da diversi anni ha trovato un ulteriore sbocco nella legge sul Registro dei Beneficiari Effettivi (c.d. legge RBE) del 13 gennaio 2019 entrata in vigore il 1° marzo 2019.
La prima questione da porsi è sapere chi è il beneficiario effettivo secondo il sistema legislativo lussemburghese.
In tal senso, la precitata legge RBE all’articolo 1° comma 3 rinvia alla Legge del 12 novembre 2004 relativa alla lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo (c.d. legge AML) come modificata dalla legge del 13 febbraio 2018.
Secondo l’art. 1 comma 7 della legge AML, beneficiario effettivo è la persona fisica che controlla in modo diretto o indiretto un’entità giuridica, di cui possiede il capitale e dei cui profitti beneficia in quanto azionista societario.
È interessante notare che la stessa disposizione suddivide la nozione di beneficiario effettivo, dandone una diversa definizione a seconda che il beneficiario effettivo sia tale rispetto ad una società, una “fiduciaire”, un trust o una fondazione.
Per quanto concerne le società, la qualificazione di beneficiario effettivo poggia sul criterio della percentuale della partecipazione societaria.
L’art. 1 comma 7 lett. a) della legge AML dispone che beneficiario effettivo è colui che direttamente o indirettamente possiede almeno il 25 per cento del capitale della società controllata.
La disposizione medesima afferma, in una sorta di chiusura del sistema, che ove il beneficiario effettivo non possa essere identificato secondo la regola precedente, si considera beneficiario effettivo la persona fisica che all’interno della società interessata occupa la posizione dirigenziale ovverosia l’amministratore della società.
Ne discende che i soci detentori del capitale societario per una percentuale non superiore al 25% non potranno essere identificati e per tale via risulterebbe vanificato lo stesso scopo della direttiva comunitaria ovverosia rendere accessibile al pubblico i dati di coloro che agiscono all’interno della compagine societaria.
Vi è poi che, sulla base dell’art. 15 della Legge RBE, una società immatricolata presso il Registre de Commerce et des Sociétés può chiedere una limitazione all’accesso dei propri dati da parte del pubblico.
Tale richiesta, che deve essere corroborata da ragioni eccezionali per un tempo limitato, se accolta limita soltanto alle Autorità nazionali l’accesso alle informazioni della società interessata.
Sarà possibile che il Registre de Commerce et des Sociétés rigetti la richiesta. Contro tale decisone potrà essere introdotto un procedimento davanti ai Tribunali competenti i cui tempi sono estremamente brevi.
- Posted by Giuseppina Chirico
- On 4 Luglio 2024