Riforma Cartabia: la tutela del minore
Nell’odierna trattazione il Dipartimento di Diritto Civile dello Studio legale Meplaw esaminerà come la Riforma Cartabia, recependo principi e fonti del diritto internazionale, dà piena attuazione e consegue l’obiettivo di assicurare al minore la possibilità di essere ascoltato e di manifestare le proprie opinioni nei procedimenti in cui verranno assunte decisioni che lo riguardano.
La Riforma Cartabia garantisce al minore la possibilità di far valere, in seno al processo i propri diritti e le proprie istanze che vengono finalmente percepiti e trattati come distinti da quelli della famiglia di appartenenza.
Ascolto del minore
Gli articoli 473 bis 4 e bis 5 disciplinano l’ascolto del minore e le modalità secondo cui deve essere effettuato. L’ascolto del minore è momento necessario di tutti i procedimenti che lo riguardano ed è prodromico all’assunzione di ogni decisione su di lui. Il Giudice deve in ogni caso disporlo quando il minore rifiuta l’incontro con uno od entrambi i genitori, oppure quando la condotta di un genitore sia volta ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore (art. 473 bis 6).
La riforma prevede che anche il minore infradodicenne possa essere ascoltato, se dotato di capacità di discernimento. L’ascolto può essere condotto direttamente dal magistrato o avvalendosi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito):e nell’assunzione di ogni decisione che lo riguardi dovrà tenere in considerazione le sue opinioni tenuto conto dell’età e del grado di maturità.
Casi in cui si può omettere l’ascolto
La norma prevede espressamente i casi in cui il Giudice può omettere l’ascolto, ovvero quando questo si ponga in contrasto con l’interesse del minore, ovvero sia manifestamente superfluo o in ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; infine, nel caso in cui sia il minore a manifestare la volontà di non essere ascoltato.
Il Giudice può inoltre valutare se procedere all’ascolto nei casi di accordo tra genitori relativo all’affidamento dei figli e procedervi soltanto se necessario, (art. 473bis 4 .terzo comma, c.p.c.).
Il Giudice che procede all’ascolto diretto o assistito del minore deve indicare ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale se nominato i temi su cui questo verterà, e le parti potranno proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.”(art. 473bis 5. terzo comma c.p.c.)
Registrazione audiovisiva
Dell’ascolto del minore a effettuata registrazione audiovisiva. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 473bis 5. c.p.c. e qualora non sia possibile procedere alla registrazione per motivi tecnici, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
Il mancato adempimento all’onere di ascolto del minore da parte del giudice o l’omessa o incongrua motivazione, così come l’indagine approssimativa o inadeguata comportano la nullità dell’ascolto. Il vizio rilevabile in qualunque stato e grado del procedimento, nonché motivo di gravame, dovrebbe portare alla rinnovazione dell’incombente da parte del giudice che effettua il rilievo di nullità, dunque, all’audizione dovrebbe provvedere la Corte d’Appello, ove si avveda, o sia eccepita, la mancata effettuazione dell’ascolto in prime cure. (Relazione sulle novità formativa sulla riforma Cartabia, C.Cass. Uff. Massimario, pag. 293).
Nomina del tutore e del curatore del minore
Il d.lgs. n. 149/ 2022 di attuazione della legge delega, ha previsto all’art. 473-bis.8 c.p.c. la figura del Curatore speciale del minore e le modifiche apportate agli artt. 78 e 80 cpc, sono state poi abrogate e con l’art. 473-bis.7 c.p.c. titolato “Nomina del tutore e del curatore del minore.
Con la novella si è inteso uniformare prassi giurisprudenziali difformi sul territorio nazionale in quei procedimenti in cui veniva disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
La previsione di cui all’art. 473-bis.7, 1° comma, c.p.c. che disciplina la nomina del tutore del minore integra le ipotesi di nomina già previste dall’art. 343 c.c., (morte di entrambi i genitori od impossibilità di entrambi per altre cause). Sarà quindi oggi possibile al Giudice nominare il tutore nei casi in cui entrambi genitori siano valutati gravemente incapaci. La nomina presuppone la dichiarazione di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi ed è reclamabile.
Il Curatore del minore
L’art. 473-bis.7 c.p.c. introduce la figura del curatore del minore. Questa figura interviene in esito al giudizio in cui si è accertato che le condotte dei genitori sono pregiudizievoli per il minore, ma non tali da rendere necessaria pronuncia di decadenza. La nomina del curatore generale presuppone un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale disposto nei confronti di entrambi i genitori. Non può essere nominato in corso di causa perché i poteri sostanziali in quel caso possono essere attribuiti al curatore speciale come espressamente previsto dall’art.473-bis.8 c.p.c.. Nel provvedimento di nomina del curatore devono essere indicati: anche gli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare; nonché gli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; e gli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale.
Il curatore speciale del minore
In ultimo vediamo brevemente la figura del curatore speciale del minore prevista dall’art. art. 473-bis.8 c.p.c.. La nomina deve necessariamente intervenire nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; nel caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 403c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss. della l. 4 maggio 1983, n. 184; nonché nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; ancora quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni ed in ogni caso, quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il curatore potrà essere revocato su istanza delle parti per gravi inadempienze o quando sia venuto meno il presupposto della nomina.
- Posted by Amalia Sprovieri
- On 29 Maggio 2024