BREVETTO O COPYRIGHT PER UN SOFTWARE
I Diritti di Proprietà Intellettuale interessano la protezione delle informazioni. Non ci sono barriere in questo campo ed è possibile perdere facilmente i privilegi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale. Se un’informazione non gode della tutela di uno dei diritti di proprietà intellettuale, è suscettibile ad essere contraffatta. Inoltre, talvolta, le informazioni possono ricadere in diversi diritti di proprietà intellettuale e in questo caso occorre valutare quale sia la protezione migliore per l’oggetto in questione.
Definizione di software
Prima di tutto occorre definire cosa sia un software e quali siano i suoi componenti. Secondo l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), il termine “software” è ambiguo, per cui dovrebbe essere sostituito da qualcosa di più preciso con il significato di “computer-implemented invention” (CII). Secondo la definizione data dall’EPO, quindi, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici è un’invenzione che implica l’uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile, in cui una o più caratteristiche sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di un programma.
Queste CII sono protette dalla legge sul diritto d’autore secondo la Convenzione di Berna, come espressamente chiarito nell’articolo 4 del Trattato sul Diritto d’Autore di WIPO. Il diritto d’autore è una delle tutele propria dei diritti di proprietà intellettuale e protegge le creazioni della mente umana sotto forma di opere letterarie e artistiche.
Oggetto di possibile brevetto
Allo stesso modo, le CII possono essere chiamate “invenzioni” perché, in un certo senso, sono pur sempre innovazioni. In questo modo possono essere protette anche tramite brevetto, in quanto è previsto che qualunque invenzione può essere oggetto di brevetto, in presenza di alcune circostanze. Per essere tutelata ai sensi della normativa brevettuale, infatti, l’invenzione deve possedere alcune altre caratteristiche. In primo luogo, l’invenzione deve ricadere nel perimetro della brevettabilità. L’oggetto di possibile brevetto è stabilito dall’articolo 52(1) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), mentre le escludenti sono espresse nel secondo paragrafo. All’articolo 52, paragrafo 2, vi è infatti un elenco di eccezioni che indicano quali tipi di invenzioni non possono essere brevettate e, fra le varie, i programmi per computer sono ricompresi nell’elenco degli oggetti non brevettabili. Tuttavia, per quanto riguarda questa disposizione, l’EPO ha pubblicato il documento “Patents for software?” (Brevetti per il software?) e ha fornito spiegazioni in merito a come deve essere interpretato l’articolo 52(2)-c dell’EPC . In base a tale interpretazione, queste escludenti sono previste solo se si chiede la concessione di un brevetto in quanto tale. Ciò significa, pertanto, che se un programma per computer ha un effetto tecnico rispetto un problema tecnico, può essere ricompreso nel perimetro del brevettabile. Infatti, quando si chiede di brevettare un’invenzione, la richiesta sottesa effettiva è quella sottoporre una soluzione un problema concreto per mezzo di quel programma per computer. Pertanto, l’EPO sottolinea che se un programma per computer fornisce un “ulteriore effetto tecnico” su un hardware specifico, potrebbe essere brevettabile. Questo effetto dovrebbe ingenerare un effetto ulteriore al dispositivo rispetto alla sua condizione normale.
Una volta considerato il software un oggetto brevettabile, gli altri requisiti per la concessione di un brevetto sono la novità, l’altezza inventiva e l’applicabilità industriale. Se un software soddisfa tutti i requisiti, può essere brevettato presso l’EPO per un massimo di 20 anni. In base al diritto di brevetto, l’invenzione brevettata non può essere utilizzata, prodotta, distribuita, venduta o realizzata per scopi commerciali senza il consenso del titolare del brevetto. I titolari dei brevetti possono sfruttare i loro diritti solo nei territori concessi e per un periodo di tempo limitato, ma non possono rinnovare il brevetto o estenderlo.
Protezione dei software dal diritto d’autore
Come già esposto in precedenza, i software sono protetti anche dal diritto d’autore, per cui è opportuno illustrare quali sono i vantaggi che il diritto di copyright offre al suo titolare. La legge sul diritto d’autore prevede due diversi diritti per i suoi proprietari: Diritti di sfruttamento economico e Diritti morali. Nell’ambito dei diritti di sfruttamento economico, il titolare ha la possibilità di sfruttare economicamente l’opera, ad esempio concedendo licenze a pagamento o vendendo l’opera. Il titolare, quindi, ha il pieno controllo sull’opera, sul suo utilizzo o sul suo divieto di utilizzo.
In base ai diritti morali, l’autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di rifiutare qualsiasi tipo di modifica. Secondo l’articolo 7 della Convenzione di Berna, la durata del diritto d’autore è protetta per tutta la vita dell’autore e dopo la sua morte per cinquant’anni. In un confronto con la protezione dei brevetti, il diritto d’autore ha una protezione più lunga rispetto al brevetto.
Direttiva 2009/24/CE sulla protezione legale dei programmi per computer
Per quanto riguarda l’approccio dell’UE, esiste una direttiva che stabilisce i principi generali per la protezione legale dei programmi per computer, denominata Direttiva 2009/24/CE sulla protezione legale dei programmi per computer. La Direttiva si propone di suggerire ai Paesi dell’UE di proteggere i programmi per computer nell’ambito della legge sul diritto d’autore. Questa indica che è protetta qualsiasi forma di espressione di un programma per computer, analogamente all’articolo 4 della Trattato sul Diritto d’Autore di WIPO , che stabilisce come tutti i programmi per computer, sia il codice sorgente che il codice oggetto, sono protetti da questa disposizione. La Direttiva sottolinea che gli autori dei programmi per computer hanno il diritto di autorizzare altri a riprodurre, tradurre, adattare o distribuire il programma.
Approcci rispetto la brevettabilità dei programmi
Esistono diversi approcci rispetto la brevettabilità dei programmi per elaboratore a livello globale e occorre, quindi, determinare quali sono questi approcci, le loro somiglianze e le loro differenze dal punto di vista giurisdizionale. In primo luogo, è stato discusso l’approccio dell’EPO, che consente la brevettabilità dei programmi per elaboratore in base alle condizioni sopra menzionate. In virtù di tale approccio da parte dell’EPO sulla questione, la Turchia, che è uno dei Paesi membri dell’EPO, tende a escludere la brevettabilità dei programmi per elaboratore. Sebbene l’articolo 82/2-C del Codice della proprietà industriale (legge n. 6769) escluda la brevettabilità dei programmi per elaboratore, la Türk Patent, che è l’ente che rilascia i brevetti in Turchia, indica che i programmi per elaboratore non possono essere protetti in quanto tali dalla legge sui brevetti, a meno che non esista un dispositivo tecnico che consenta al programma per elaboratore di essere brevettabile.
Secondo l’approccio statunitense ai brevetti software, la Corte Suprema ha previsto un test bifasico per analizzare la brevettabilità di una rivendicazione. In primo luogo, deve essere chiaro se la rivendicazione è diretta a un’idea astratta o meno. La Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance del 2019 ha spiegato cosa sia questa “idea astratta”. Le idee astratte sono state raggruppate nei “Concetti matematici”, “Alcuni metodi di organizzazione dell’attività umana” e “Processi mentali”. Se si scopre che una rivendicazione si riferisce a una di queste idee astratte, allora si passa alla seconda parte del test. In questa fase, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di una “altezza inventiva” che consenta di convertire l’idea astratta in un oggetto brevettabile. Analogamente all’approccio dell’EPO, il richiedente deve mirare a ottenere un brevetto come risultato delle rivendicazioni. Pertanto, la somma delle rivendicazioni costituisce l’oggetto brevettabile e, in questo contesto, se la domanda contiene la richiesta di brevettabilità delle rivendicazioni astratte, questa non potrà essere accolta. A differenza dell’EPO, l’Ufficio Brevetti e Marchi statunitense non richiede un effetto “ulteriormente tecnico” su uno specifico dispositivo. È fondamentale che l’idea astratta, caratterizzata da un’altezza inventiva, sia attuabile in un risultato concreto.
- Posted by Melike Alkaya Erdogan
- On 21 Maggio 2024