RIFORMA CARTABIA E TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA
MEPLAW avvia a conclusione il ciclo di articoli sulla Riforma Cartabia, illustrando nell’odierna trattazione la maggiore delle innovazioni giuridiche in essa contenuta, l’introduzione del Tribunale della Famiglia e del Rito Unico nel titolo IV bis all’interno del C.P.C., rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”; lo scopo è stato quello di creare una disciplina processuale unitaria per eliminare i rallentamenti causati da riti plurimi e similari..
La Riforma Cartabia ha inciso in maniera massiva sui procedimenti riguardanti famiglie e minori, nei prossimi due anni verrà abolito il Tribunale dei Minorenni con la creazione del Tribunale Della Famiglia che verrà istituito a dicembre’24, sarà articolato in sezioni distrettuali costituite presso le sedi delle Corti d’Appello e circondariali presso le sedi dei Tribunali Ordinari.
Finalmente sarà eliminata la disarticolazione tra il Tribunale Ordinario ed il Tribunale dei Minorenni che sin ora si sono contesi la giurisdizione sulla responsabilità genitoriale il Tribunale per i Minorenni e le misure relative all’ affidamento il Tribunale Ordinario.
La Riforma Cartabia, ha altresì, dedicato ampio margine alla tutela del minore attraverso una maggiore regolamentazione dell’ascolto e dei poteri/doveri del curatore speciale , oltre aver accordato al giudice un ampio potere nel giudizio.
Rito unico
L’art. 473bis recita “le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni .. “ delimitando il campo di applicazione del RITO UNIFICATO.
La normativa introdotta ispirata al principio di economia processuale e snellimento delle procedure non a discapito del contradittorio ma a suo vantaggio, si applica ai procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, ai procedimenti de potestate ma anche ai procedimenti di stato quali, ad esempio, il disconoscimento di paternità, l’impugnazione del riconoscimento, l’accertamento giudiziale di maternità e paternità, la contestazione e il reclamo dello stato di figlio, nonché il mutamento di sesso. Sono ricompresi anche i procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno ecc… Non si applica ai procedimenti di adozione, alle dichiarazioni di adottabilità e/o a norme regolate da leggi speciali.
Il Tribunale in composizione Collegiale – ex art.473 bis 1- ha la facoltà di delegare ad un membro dello stesso per le fasi del processo, quali la trattazione e l’istruzione.
Il giudice delegato dal collegio avrà tutte le facoltà previste ex art. 473 bis 2, quindi adottare anche autonomamente atti di istruzione o decisione provvisorie, nominare il curatore del minore, adottare i provvedimenti opportuni, decidere sulle domande economiche, ascoltare il minore o non ascoltarlo con provvedimento motivato- se l’ascolto è in contrasto con lo stato psicologico del minore-.
La riforma, ha altresì, rimodulato la competenza definendola di fatto in ragione della residenza del minore intesa quale luogo ove il minore svolge la sua quotidianità, in mancanza di figli minori la competenza è riconosciuta al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto;
Principi del giudizio
- La domanda si propone con ricorso con tutte le allegazioni e domande, inoltre la normativa ha previsto in caso di minori il deposito del piano genitoriale, che rappresenta un atto illustrativo della quotidianità del minore e la progettualità del piano educativo e di accudimento dello stesso. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di 90 giorni; il ricorso, unitamente, al decreto di fissazione udienza devono essere notificati entro 60 giorni dall’udienza, o diversa disposizione del giudice, al convenuto che dovrà costituirsi 30 giorni prima dell’udienza, salvo diverse disposizione del giudice.
- A seguito della costituzione del convenuto, che dovrà indicare nella comparsa di costituzione tutti gli elementi di prova e deduzioni, il ricorrente potrà nei successivi 20 giorni, a pena di decadenza, depositare memoria chiara e specifica sui fatti allegati dal resistente, modificare o precisare la domanda e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
- Entro 10 giorni, prima della data dell’udienza, il resistente può depositare un’ulteriore memoria precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria, indicare mezzi di prova e produrre documenti a prova contraria. Entro 05 giorni prima della data dell’udienza, il ricorrente può depositare ulteriore memoria con le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
- Alla prima udienza le parti devono comparire personalmente, tranne espressa rinunciata formulata negli atti depositati; il Giudice sente le parti, prende atto della volontà di non riconciliarsi e laddove ne ravvisi l’opportunità, ottenuto il consenso delle parti rinvia per tentare una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dei minori; adotta i provvedimenti provvisori urgenti, in primo luogo dispone l’affido della prole individuando il genitore collocatario ed il genitore onerato del mantenimento economico. Il giudice valuta l’affido in un’ottica di sana genitorialità per il minore cercando di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori offrendo agli stessi la cura educazione istruzione e assistenza morale nel rispetto della bigenitorialità.
- In linea di principio il giudice opterà per l’affido congiunto che è derogato in caso la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore, in tal caso il giudice sceglie il genitore collocatario a seguito dell’ascolto del minore e se lo ritiene opportuno nomina il Curatore Speciale del Minore, dispone, se necessario, la limitazione della responsabilità genitoriale di una o di entrambe i genitori. I provvedimenti temporanei mirano a garantire nell’immediato alla famiglia disgregata una soluzione temporanea rispondente agli interessi ed esigenze attuali, tali provvedimenti sono modificabili e revocabili.
- Il giudice valuta i mezzi istruttori e fissa l’udienza per l’esperimento delle prove predisponendo il calendario del processo. Quando la causa è matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte rinvia, i provvedimenti del giudice relatore possono essere reclamati in Corte d’Appello.
Violenza di genere
La Riforma Cartabia , introduce all’articolo 473 bis 40 le disposizioni sulla violenza di genere o violenza domestica. L’ampia nozione del citato articolo permette una diffusa applicazione a tutti i tipi di violenza fisica economica e psicologica, in questo caso non è possibile comparire in giudizio e il giudice si astiene dal tentativo di conciliazione e dal rivolgersi al mediatore
Cumulo di domande di separazione e divorzio
Di grande rilievo è stata l’introduzione con la Riforma Cartabia della Domanda cumulativa di separazione e divorzio che permette, sia in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto che in caso di separazione e divorzio giudiziale, con la presentazione di un unico ricorso di proporre entrambe le domande ex art. 473 bis 49 cpc.
Scopo della norma è quello di accelerare e coordinare i procedimenti di separazione e divorzio, la sentenza emessa all’esito dei procedimenti deve contenere capi autonomi per diverse domande e la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
La possibilità per le parti di effettuare domanda congiunta di separazione e divorzio comporta per le parti processuali e per l’ufficio del tribunale un’importante risparmio di tempo dando il via a un cambio di rotta in relazione alla esclusione della validità dei patti in vista del divorzio che invece adesso le parti possono tranquillamente stipulare attraverso il ricorso unico.
Infatti i coniugi possono formalizzare il loro accordo sia per la separazione sia per il divorzio e qualora uno dei coniugi, durante i sei mesi che devono passare prima che venga pronunciato il divorzio, non ritenga di confermare le condizioni concordate in precedenza potrà effettuare una comunicazione all’ufficio. Viene quindi garantito alle parti di revocare il proprio consenso all’accettazione delle condizioni concordate.
Per la pronuncia della procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito vale a dire il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.
Sperando di essere stata chiara vi invito a seguire il nostro blog rinviando, ad un ulteriore ed ultimo articolo, che illustrerà le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in merito alla la Tutela del minore.
- Posted by Annalisa Crisci
- On 6 Maggio 2024