CASO SUPERLEGA E SENTENZA CAUSA C-333/21
Da quasi tre anni, si parla dell’istituzione di una Superlega del calcio europeo. Ripercorriamo insieme quanto accaduto negli ultimi tre anni.
Caso Superlega- I fatti
Il 18.04.2021 dodici società calcistiche costituiscono una società a responsabilità limitata European Superleague Company. L’obiettivo è quello di creare una competizione tra “club di alto livello” al di fuori del sistema UEFA.
Tuttavia, il contratto di investimento stipulato tra i club fondatori condiziona l’esecuzione del progetto al riconoscimento della competizione da parte della UEFA e della FIFA poiché in caso contrario i regolamenti delle due federazioni prevedono l’esclusione dei club partecipanti e dei tesserati dalle proprie competizioni.
UEFA e FIFA negano il riconoscimento della competizione e di fronte a questo la ESLC decide, in data 19.04.2021 di adire il tribunale del commercio di Madrid lamentando una incompatibilità dei regolamenti FIFA e UEFA con il diritto europeo della concorrenza.
Il 27.05.2021 il giudice spagnolo decide di adire la Corte di Giustizia UE con un rinvio pregiudiziale, ponendo sei questioni relative all’interpretazione degli art.56-101-102 TFEU i quali riguardano le prassi anticoncorrenziali e l’abuso di posizione dominante.
Il punto è capire come, e se, la procedura di autorizzazione preventiva predisposta dalle due federazioni, andando a coinvolgere interessi economici del regolatore, possa essere rilevante rispetto a un sistema di doppia affiliazione.
Secondo il Tribunale spagnolo il sistema di autorizzazione preventiva risulterebbe privo di parametri di giudizio oggettivi e trasparenti, essendo sottoposta alla mera arbitrarietà della federazione, questa avrebbe come effetto una limitazione ingiustificata della concorrenza all’interno del mercato.
La decisione della Corte di Giustizia
È importante premettere come la sentenza non prenda in considerazione il modello Superlega ma piuttosto riguardi la compatibilità delle regole UEFA e FIFA con il diritto Europeo.
La corte giudica positivamente la possibilità per le due federazioni di adottare regole sulla preventiva approvazione e partecipazione di club e tesserati alle proprie competizioni, tali regole però dovrebbero avere come scopo il rispetto di regole comuni volte alla tutela dei club e tesserati partecipanti.
Nel caso specifico, i criteri adottati dalle due federazioni sono volte ad ostacolare l’organizzazione e la commercializzazione di competizioni sportive calcistiche e l’impossibilità per qualsiasi società di fornire servizi collegati a questo tipo di competizioni.
La corte introduce il tema delle cause di giustificazione, queste passeranno al vaglio del giudice del rinvio ma, l’assenza di criteri chiari, precisi e oggettivi all’interno delle regole UEFA crea non pochi problemi nella dimostrazione di un possibile aumento dell’efficienza del mercato conseguente all’applicazione delle regole così come ad oggi poste dalle due federazioni.
Sul tema relativo all’art.56 TFEU ovvero la limitazione sulla libera prestazione dei servizi, è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale della corte che ritiene che qualora ci siano delle norme di origine non statale restrittive di una libertà fondamentale, esse debbano essere da un legittimo obiettivo di interesse pubblico ed essere improntate del principio di proporzionalità.
Nel caso specifico, il sistema di preventiva autorizzazione UEFA non viene visto come uno strumento necessario a garantire che tutti i club rispettino i principi e le regole comuni; viene piuttosto utilizzato come strumento volto a impedire l’organizzazione di una competizione parallela che possa in qualche modo concorre con le competizioni “tradizionali”.
Sul tema della incompatibilità del sistema FIFA sulla commercializzazione dei diritti, la Corte ne ha rilevato l’illegittimità; ad oggi il sistema prevede che le federazioni calcistiche europee e le federazioni calcistiche nazionali siano titolari esclusivi di tutti i diritti derivanti dalle competizioni.
Questo tipo di sistema risulta incompatibile con il diritto europeo, in particolare è da considerarsi restrittivo della concorrenza ai sensi dell’art.101 TFEU ed integra abuso di posizione dominante ai sensi dell’art.102 TFEU.
Il giudice del rinvio dovrà valutare possibili cause di giustificazione anche in questo senso, è innegabile come la stabilità del sistema calcistico europeo poggi le sue basi anche sulla redistribuzione di ricchezza che la UEFA attua nei confronti dei club e dei suoi tesserati ma, andrebbe dimostrato come questo tipo di sistema, che crea forti barriere all’ingresso, massimizzi la ricchezza per tutti i club aderenti alla federazione.
La Superlega nasce in contrasto al sistema UEFA, i club fondatori lamentano una insostenibilità del sistema calcio causata dalla UEFA e della FIFA attraverso politiche discutibili che hanno portato a una diminuzione dei proventi per i club.
Conclusioni
Dal punto di vista giuridico non c’è mai stato dubbio sulla legittimità dei club di organizzare una competizione esterna a FIFA e UEFA, la sentenza basa le sue argomentazioni sulle violazioni del diritto concorrenziale e sulla libera prestazione dei servizi.
Non vengono dichiarate illegittime tout court regole di preventiva autorizzazione alla partecipazione alle competizioni, ma vengono dichiarate illegittime quelle regole prive di criteri di chiarezza, precisione e trasparenza; nel caso specifico, infatti, la Corte ritiene che le regole applicate dalle due federazioni risultino al limite dell’arbitrarietà e vengano utilizzate per impedire l’ingresso all’interno del mercato di potenziali competitors.
Non essendo stato analizzato dalla corte, non appare chiaro se un sistema elitario, come inizialmente progettato dai fondatori della Superlega, possa essere compatibile con il diritto dell’Unione Europea.
Già nei giorni successivi al comunicato stampa in cui veniva annunciato il progetto “Superlega” c’erano stati dei segnali di apertura sul possibile ingresso di ulteriori club all’interno della competizione, un sistema del tutto chiuso che prevedesse soltanto la partecipazione dei 12 club fondatori risulterebbe quantomeno in conflitto con i principi Europei.
Questa prima sentenza è un tassello fondamentale verso il nuovo sistema calcistico internazionale che si andrà a costruire nei prossimi anni.
- Posted by Antonino Turbante
- On 12 Marzo 2024